Costituzione e Scopi
Art. 1
L'Opera delle Chiese Cristiane "dei Fratelli", ha sede in Firenze, Via della Vigna Vecchia 15/17, ed è stata costituita ed eretta in Ente Morale con R. D. 22 febbraio 1891 e successive modifiche.
Art. 2
L'Opera ha lo scopo di servire, nel campo amministrativo e legale, le Chiese Cristiane "dei Fratelli" esistenti nel territorio dello Stato Italiano, affinché esse, legate da un'unica comunione di fede e di dottrina basate sulle sacre e divinamente ispirate Scritture, possano conseguire ed esplicare le loro attività cultuali.
L'Opera non ha ingerenze d'ordine spirituale, dirette od indirette, nelle Chiese stesse.
In relazione al suddetto scopo, l'Opera:
a) rappresenta le Chiese che ne facciano richiesta aderente agli scopi e allo spirito del presente Statuto, di fronte ad ogni autorità pubblica o soggetto privato;
b) provvede all'amministrazione del patrimonio costituito da beni mobili ed immobili, di sua proprietà
o di cui abbia la disponibilità, e concede alle singole Chiese l'uso gratuito degli immobili destinati al culto.
Ogni Chiesa munita di propria personalità giuridica, ha il diritto di ottenere dall'Opera, a titolo non oneroso il trasferimento a suo nome della proprietà dei beni immobili di cui gode l'uso, ferma restando la destinazione degli stessi all'esercizio del culto evangelico.
Nell'espletamento delle sue attività l'Opera segue le direttive che vengono espresse dalle Assemblee degli Anziani delle Chiese Cristiane "dei Fratelli".
Organi
Art. 3
Gli organi dell'Opera sono:
a) l'Assemblea degli associati
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Collegio sindacale
Associati
Art. 4
Possono divenire soci dell'Opera gli Anziani delle singole Chiese, nonché i membri maggiorenni delle stesse che si distinguano per doti spirituali, morali e attitudinali.
I candidati devono essere in comunione con la Chiesa di appartenenza.
La richiesta di associazione deve essere presentata all'Opera per mezzo della Chiesa di appartenenza, che è garante e responsabile della sussistenza dei precitati requisiti e/o doti.
Spetta comunque al Consiglio di Amministrazione dell'Opera l'esame e la decisione di accettazione delle domande di adesione.
Gli associati, per poter espletare i loro diritti, devono essere in regola col pagamento della quota associativa: in difetto la loro qualifica di associato decade automaticamente il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della morosità.
Associati
Art. 5
L'Assemblea degli associati delibera su qualsiasi argomento posto all'ordíne del giorno.
Art. 6
L'assemblea può essere convocata in via ordinaria o in via straordinaria. Nella convocazione
devono essere indicati gli argomenti da discutere.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una
volta all'anno, e non oltre il mese di giugno.
L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amminìstrazìone ogni
qual volta lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Consiglio,
oppure da almeno il 20% degli associati per ì quali ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, o dal
Collegio sindacale.
Art. 7
Gli associati che non intervengono alle Assemblee possono delegare altri associati a
rappresentarli.
Ciascun associato non può tuttavia rappresentarne, per delega, più di due altri.
Art. 8
L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando
sia presente, personalmente o per delega, la metà più uno degli associati. Le sue delìberazionì sono
prese a maggioranza dei votanti personalmente o per delega.
Mancando il numero suddetto, l'Assemblea passa in seconda convocazione un'ora dopo quella
fissata per la prima, e le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le stesse
sono prese a maggioranza dei votanti personalmente o per delega.
Le delibere prese obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
Art. 9
L'assemblea elegge di volta in volta, con votazioni a maggioranza assoluta, il seggio composto
da un Presidente e tre Segretari aventi anche funzioni di scrutatori.
La forma delle votazioni viene decisa di volta in volta.
Art. 10
Spetta, tra l'altro, all'Assemblea ordinaria:
a) l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di altri sette Consiglieri che devono
essere scelti fra i credenti maggiorenni in comunione con le Chiese di appartenenza.
L'elezione viene effettuata mediante scheda unica. Risultano eletti i primi otto candidati che abbiano
ottenuto il maggior numero di voti;
b) l'elezione del Collegio dei sindaci revisori, i cui membri devono essere scelti fra i credenti
maggiorenni in comunione con le Chiese di appartenenza.
L'elezione viene effettuata mediante unica scheda. Risultano eletti i primi tre candidati che abbiano
ottenuto il maggior numero di voti, quali sindaci effettivi, e i successivi due, quali sindaci supplenti;
c) l'approvazione dei bilanci presentati dal Consiglio di Amministrazione;
d) l'approvazione delle deliberazioni che, pur rientrando nella competenza del Consiglio, le siano da
questo sottoposte per la loro particolare importanza;
e) l'approvazione del Regolamento interno e delle eventuali modifiche di esso;
f) l'approvazione preventiva di alienazioni dei patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Opera,
allorquando dette alienazioni rappresentino un valore ragguardevole del patrimonio complessivo.
Art. 11
Spetta in particolare all'Assemblea straordinaria:
a) l'approvazione dello Statuto e delle eventuali modifiche di esso: le deliberazioni relative devono
essere prese con la presenza personale o per delega di almeno il 51% degli associati, ed il voto
favorevole di almeno i due terzi dei votanti;
b) la decisione dello scioglimento dell'Opera e conseguente devoluzione del patrimonio: la
deliberazione relativa dev'esser presa con la presenza personale o per delega di almeno il 51% degli
associati, ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti;
c) ogni altra deliberazione che per la sua eccezionale importanza le venga richiesta dall'Assemblea
ordinaria o dal Consiglio di Amministrazione.
Consiglio d'Amministrazione
Art. 12
Spetta al Consiglio d'Amministrazione:
a) l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
b) I'impostazìone dei programmi dell'Opera;
c) la tutela, l'amministrazione e la gestione dei beni mobili ed immobili del patrimonio e delle attivìtà
dì cui l'Opera è investita;
d) l'accettazione di donazioni e legati; l' esecuzione di vendite o permute immobiliari richieste dalle
Chiese che hanno in uso ì locali per l'esercizio del culto; la permuta e l'alienazione di beni immobili
che non rientrano nel disposto del comma f) dall'ari. 10;
e) la rappresentazione dell'Opera, e delle Chiese che lo richiedano in conformità all'art. 2, comma a),
di fronte ad ogni autorità pubblica o soggetto prìvato;
f) la preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
g) le deliberazioni relative ad eventuali azioni giudiziarie attive e passive, anche per procedure di
compromesso ed arbitrato;
h) l'assunzione ed il licenziamento del personale;
ì) la nomina di Comitati cui aspetti lo studio e la gestione di specifici settori di attività dell'Opera.
Di questi Comitati possono far parte anche persone diverse dai Consiglieri, scelte comunque fra i
membri in comunione con le Chiese;
I) l'esame e l'accettazione delle domande di adesione a divenire soci dell'Opera;
m) l'approvazione delle domande delle Chiese di trasferire a loro nome ed a titolo non
oneroso gli immobili di cui godono l'uso ai sensi dell'art. 2, penultimo comma;
n) inoltre il Consiglio d'Amministrazione è investito di ogni altro potere deliberativo ed
esecutivo non espressamente riservato all'Assemblea.
II Consiglio può delegare uno o più Consiglieri, o altre persone, per l'esecuzione di
compiti particolari rientranti nei poteri ad esso Consiglio attribuiti.
Art. 13
II Consiglio dell'Opera è composto dal Presidente e da sette Consiglieri. Esso elegge nel
suo seno, in occasione della sua prima convocazione, a maggioranza assoluta ed a
scrutinio segreto, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere che durano in carica
sino alla scadenza del mandato del Consiglio.
II Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'esecutore delle delibere del Consiglio
stesso. Egli rappresenta da solo ed a tutti gli effetti tanto l'Opera quanto il Consiglio di
Amministrazione di fronte ad ogni autorità pubblica o soggetto privato, nonché in
giudizio.
In casi di particolare urgenza ha la facoltà di adottare tutte le decisioni da lui ritenute
opportune per la tutela degli interessi dell'Opera, assumendo anche, laddove necessario,
i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo a riferirne con ogni urgenza a
quest'ultimo, per la dovuta ratifica.
II Vice-presidente assume le funzioni ed i poteri del Presidente e lo sostituisce, per
tutto il tempo che quest' ultimo è impedito.
II Tesoriere deve dare proporzionata cauzione a garanzia della sua gestione, salvo che ne sia
dispensato dal Consiglio di Amministrazione con espressa e motivata deliberazione che deve
essere riportata sul Libro Verbali.
Art. 14
II presidente ed i componenti il Consiglio d'Amministrazione durano in carica cinque anni e
possono essere rieletti. Coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni del
Consiglio per tre volte consecutive, decadono dalla carica. La sostituzione dei Consiglieri decaduti
per qualsiasi motivo si fa mediante elezione supplettiva, in occasione della prima Assemblea degli
associati, ed i nuovi membri eletti durano in carica per il residuo tempo del quinquennio relativo a
quelli decaduti, di cui prendono il posto.
Qualora il Consiglio d'Amministrazione si riduca ad un numero inferiore ai cinque membri, si
procede all'elezione di un nuovo Consiglio, convocando d'urgenza l'Assemblea dei soci.
Art. 15
II Consiglio d'Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno, e
comunque ogni qual volta egli lo reputi necessario, o che almeno quattro Consiglieri o due Sindaci
effettivi gliene facciano richiesta scritta e motivata.
Per la validità delle riunioni è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti prevale quello
di chi presiede.
Collegio Sindacale
Art. 16
II Collegio sindacale è composto di tre Sindaci revisori effettivi e di due supplenti. Essi non devono
avere vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado con i componenti il Consiglio. Durano in
carica cinque anni e possono essere rieletti. Essi devono esercitare il controllo sull'attività del
Consiglio ed in particolare sulle spese e sulla gestione del patrimonio sociale, affinché siano conformi
allo Statuto ed alle deliberazioni prese dagli Organi dell'Opera. Verificano la tenuta della contabilità,
ed i bilanci consuntivi. Occorrendo possono farsi assistere da tecnici.
Devono presentare una relazione scritta della loro attività all'Assemblea annuale degli associati. I
Sindaci effettivi devono essere invitati alle riunioni di Consiglio e vi partecipano con voto consultivo
relativo alle sole questioni di ordine finanziario ed economico dell'Opera. i Sindaci effettivi che senza
giustificato motivo, nel corso di un esercizio sociale, non intervengano alle riunioni di Consiglio per
tre volte consecutive, decadono dalla carica.
Ai Sindaci decaduti per qualsiasi motivo, subentrano quelli supplenti.
Regolamento Interno
Art. 18
Con apposito Regolamento interno saranno stabilite le norme di applicazione del presente
Statuto. Detto Regolamento dovrà essere presentato dal Consiglio d'Amministrazione all'Assemblea
ordinaria degli associati, per l'approvazione, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente Statuto.
Compensi
Art. 17
Tutte le cariche degli Organi dell'Opera sopra indicate sono onorarie e gratuite.
II Consiglio tuttavia ha la facoltà di decidere l'eventuale rimborso delle spese incontrate dagli
interessati, e, in casi del tutto particolari, la concessione di emolumenti.
Liquidazione
Art. 19
In caso di scioglimento dell'Opera, l'Assemblea straordinaria prenderà le necessarie delibere
relative alla devoluzione dei beni patrimonìalì di proprietà dell'Opera, seguendo le indicazioni qui
appresso elencate:
a) ogni Chiesa, o gruppi di Chiese, munite di propria personalità giuridica avrà facoltà dì divenire
proprietaria, mediante trapasso non oneroso, dei beni mobili ed immobili che ha in uso, con impegno
morale di proseguire a destinarli all'esercizio del culto evangelico;
b) i beni costituiti da numerario, titoli, e simili saranno distribuiti alle singole Chiese;
c) i restanti beni immobili saranno ceduti alle Chiese o ad Opere Cristiane "dei Fratelli" o ad altre
Opere Cristiane Evangeliche affini.
Decorrenza
Art. 20
II presente Statuto, che annulla e sostituisce a tutti gli effetti quello precedente, entra in vigore
dalla data della sua approvazione a termini di legge.